Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Accesso Civico
Normativa di Riferimento
- L. n. 241 del 1990 s.m.i. Nuove norme sul procedimento amministrativo.
- D.P.R. n. 184 del 2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.
- D.Lgs. n. 196 del 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
- D.Lgs. n. 163 del 2006 - Codice degli appalti - Art. 13. Accesso agli atti e divieti di divulgazione.
- Decreto Legislativo 33/2013 s.m.i. – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Circolare n. 2/2017 – Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d.FOIA).
- Determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016 – Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D.lgs 33/2013.
Contenuto inserito il 16-10-2019 aggiornato al 28-06-2023
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
OGGETTO DELL'ACCESSO GENERALIZZATO: l'oggetto di accesso civico generalizzato - come premesso - è costituito dai documenti, dalle informazioni e dai dati detenuti dall'Azienda, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Non sono ammesse istanze:
- generiche, ossia che non consentano l'individuazione del dato, del documento o dell'informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto;
- meramente esplorative, ossia finalizzate a verificare esclusivamente di quali informazioni l'Autorità dispone;
- aventi ad oggetto intere categorie di documenti ovvero un numero manifestamente irragionevole di dati o documenti, idonei a ledere il principio di buon andamento dell'amministrazione.
Le istanze di accesso devono indicare gli estremi dei documenti, delle informazioni e dei dati a cui si richiede di accedere, ovvero fornire elementi idonei a consentirne l'identificazione.
L'istanza è gratuita, non deve essere motivata ed è trasmessa dal soggetto interessato per via telematica all' Ufficio relazioni con il pubblico, alla mail urp@aslnapoli1centro.it, ovvero alla pec dell'Azienda: aslnapoli1centro@pec.aslna1centro.it.
Le istanze presentate in via telematica, ai sensi dell'articolo 65 del Codice dell'amministrazione digitale, sono valide:
- se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato;
- quando l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies del medesimo Codice;
- se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità;
- se trasmesse dall' istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo Codice e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Le istanze possono altresì, essere validamente presentata a mezzo posta, fax ovvero consegnate a mano presso gli uffici dell'Azienda, purché sottoscritte e accompagnate dalla copia di un documento di identità in corso di validità.
Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, il Responsabile del procedimento decide sull'istanza di accesso civico generalizzato con provvedimento espresso e motivato, dandone immediata comunicazione all'interessato e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, il Responsabile del procedimento provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i documenti, le informazioni ed i dati richiesti.
Il Responsabile del procedimento, qualora individui dei controinteressati, è tenuto a dar loro comunicazione dell'istanza e deve attendere eventuali loro opposizioni.
indirizzi: urp@aslnapoli1centro.it. , urp@pec.aslna1centro.it
In caso di richiesta di riesame, avverso la risposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.
Registro degli Accessi
PAGINA IN COSTRUZIONE*
*Il registro degli accessi viene indicato dalle Linee Guida ANAC n.1309 del 28.12.2016 e dalla Direttiva n. 2/2017 a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, come soluzione tecnico-organizzativa suggerita, non avente carattere obbligatorio, pertanto ogni Amministrazione, nel frattempo, adotta al proprio interno modalità organizzative differenti. Il registro degli accessi contiene l’elenco delle richieste di accesso presentate all’ Azienda e riporta l’oggetto e la data dell’istanza e il relativo esito con la data della decisione. Il registro viene pubblicato, oscurando i nominativi dei richiedenti e i dati personali eventualmente presenti, ed è aggiornato ogni sei mesi.
Allo stato è’ in fase di progettazione uno specifico sistema informatico (registro delle istanze di accesso e del relativo esito) finalizzato a snellire il riscontro alle istanze proposte dai cittadini, facendo confluire i dati nel registro degli accessi (trattandosi di estrazione dei dati dal protocollo generale, la registrazione degli accessi riguarda tutte le articolazioni aziendali). Il predetto registro, a breve, passerà in fase sperimentale (come segnalato nella tabella "CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ ED OBIETTIVI" di pag. 166 del PIAO aziendale 2023-2025).
DA ARCHIVIO:
Registro accesso civico semplice primo semestre 2019
Registro accesso civico generalizzato primo semestre 2019
Registro accesso civico generalizzato 2019
Registro accesso civico semplice 2019
ACCESSO DOCUMENTALE
ACCESSO DOCUMENTALE: è la domanda di accesso (richiesta di presa visione o di rilascio copia) a delibere e provvedimenti dell'Azienda, nei termini e alle modalità previste dalla normativa vigente (Legge 07 agosto 1990 n. 241 e DPR 12 aprile 2006 n. 184). Possono fare domanda tutti i cittadini portatori di un interesse "diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso" (art. 22, Legge 241/1990).
Modalità di accesso: Per presentare domanda, è necessario rivolgersi alla Servizio/Ufficio o Struttura che detiene il documento di cui si chiede l'accesso, portando con sè il proprio documento di identità valido. I costi di ricerca, visura e riproduzione fotostatica, e le spese di spedizione, sono quelle previste da tariffari aziendali. Il procedimento di accesso si conclude entro 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente (art. 6 del DPR 184 del 2006). La documentazione si ritira presso il Servizio/ Ufficio o Struttura che detiene il documento o, su richiesta, viene inviato a casa tramite servizio postale (con il pagamento delle corrispettive spese di spedizione).
Normativa: Legge 07 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni e DPR 12 aprile 2006 n. 184.