Informazioni ambientali

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) dispone in una specifica FAQ apparsa sul proprio sito istituzionale che "La "Relazione sullo stato dell'Ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio" deve essere pubblicata dal Ministero, in quanto da questo elaborata. Tuttavia, vista l'importanza che il legislatore attribuisce alla conoscibilità delle informazioni ambientali, ribadita dal riconoscimento di un diritto di accesso generalizzato ai sensi del d.lgs. n. 195/2005, è auspicabile che tutte le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico, diano ampia diffusione alle informazioni ambientali di cui dispongono o delle quali è siano conoscenza.Pertanto, è opportuno che essi, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Informazioni ambientali", sotto-sezione di secondo livello "Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio", inseriscano un link alla pagina del sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare nella quale la predetta Relazione è pubblicata".

 
 
 
Utili anche le informazioni ambientali della Regione Campania presenti nel sito: