Patrimonio immobiliare
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonchè i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Riferimenti normativi relativi all'obbligo della pubblicazione
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. (Art. 9-bis. Pubblicazione delle banche dati - articolo introdotto dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016)