Costi contabilizzati
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;
b) (lettera abrogata dall'art. 28 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
In questa sezione - alla sottosezione costi contabilizzati per livelli di assistenza (LA) - vengono pubblicati i Modelli LA (così come previsto dal DM del 18 giugno 2004); tale modello rileva i dati di costo associati all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Obiettivo principale della rilevazione è quello di disporre delle informazioni sui costi complessivamente sostenuti, a livello aziendale e regionale, per garantire gli specifici livelli e sub-livelli di assistenza ai cittadini assistiti nelle singole Aziende e Regioni.
La rilevazione fa riferimento a tre macro-aree di attività dei LEA, già previste dal D.P.C.M. 29 novembre 2001 e, nell’ambito delle stesse, ai singoli sub-livelli di assistenza e viene effettuata con periodicità annuale, a consuntivo, con valori desunti dalla contabilità generale utilizzando come driver di ripartizione dei costi i dati provenienti dalla contabilità analitica.