RASA (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante)
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
Nomina del RASA (Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante)
- art. 33-ter, comma 2, D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012 (già citato);
- comunicato del Presidente AVCP del 16 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28/5/2013